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Altri titoli - Internet

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A®KONSULT svolge attività di consulenza in Italia e all’estero in materia di protezione di diritto d’autore e di software. A®KONSULT cura altresì la registrazione di domini internet secondo le principali estensioni svolgendo dietro richiesta, apposite verifiche di disponibilità e/o attività di sorveglianza. 
A®KONSULT cura presso la Società Italiana Autori ed Editori il deposito di opere inedite, presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria il deposito di opere pubblicate e presso il Registro Pubblico Speciale il deposito di software.

INTERNET E LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

INTERNET E LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE - ARKONSULT

La convinzione ancora diffusa che tutto ciò che si trova nella rete sia di libero utilizzo, trova nella indiscriminata appropriazione di testi, immagini e fotografie per le pratiche più svariate uno dei più palesi casi di contraffazione della legge che tutela il diritto d’autore.

Ci pare opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti di tali violazioni anche alla luce della recentissima direttiva della Commissione UE (0593/2016) diventata legge il 15 Aprile 2019 per coloro che non sempre riescono a percepire il fondamento della violazione.

Alla base delle norme sul diritto d’autore, ogni qual volta nasce un’opera di qualsiasi tipo l’autore ne diventa titolare così come dei diritti che scaturiscono dalla paternità della stessa. La legge sul diritto d’autore – che per quanto concerne l’Italia risale ahimè al 1941 (legge 22/04/1941 n° 633) consente agli autori di sfruttare l’opera a fini commerciali e di riceverne i relativi compensi. L’autore/detentore dei diritti può a sua volta concedere in licenza la diffusione, rappresentazione o utilizzazione anche in altre forme dell’opera stessa.

Le fotografie non fanno eccezione specie quando le stesse, scaricate on line, vengono utilizzate in siti internet finalizzati alla gestione commerciale della propria attività.

Tale principio di base ha acceso un dibattito anche serrato tra favorevoli e contrari. La modifica della norma sul diritto d'autore nasce con l'obiettivo dichiarato di mettere mano alle regole per proteggere quei soggetti le cui opere dell’ingegno sono state sinora oggetto d’uso indiscriminato da parte dei potentissimi stakeholders del web come ad esempio Google, che da sempre ha pubblicato stralci di notizie sui suoi aggregatori senza versare un centesimo a chi realizza i contenuti. A livello generale, il testo prevede la responsabilità delle piattaforme digitali per la pubblicazione di contenuti protetti da copyright, e questa è una novità assoluta: finora infatti le piattaforme non avevano questo tipo di responsabilità. Rimangono escluse diverse categorie di contenuti, dalle enciclopedie online come Wikipedia ai meme, dagli studi accademici pubblicamente consultabili alle gif, dalle recensioni alla satira.

È poi previsto il principio per cui i titolari del diritto d’autore debbano essere remunerati dalle piattaforme per lo sfruttamento delle loro opere. Anche in questo caso si tratta di una novità assoluta. Si potrà comunque ancora condividere articoli e testi come link, accompagnati da poche righe, anche di citazione. I dettagli su quanto possa essere ampia questa citazione dovranno essere stabiliti dalle singole normative nazionali di recepimento della direttiva.

Attraverso l’approvazione delle nuove regole quindi le grandi piattaforme on line dovranno firmare specifici accordi di licenza con artisti, autori, editori e giornalisti per utilizzare i loro contributi sul web. Ma non basta: YouTube, Instagram e altri social media di condivisione avranno l'onere di installare filtri per impedire agli utenti di caricare materiali protetti dal copyright.

Se tali accordi non andranno a buon fine, le piattaforme saranno responsabili per le eventuali diffusioni di contenuti protetti dal copyright. Sono previste alcune circostanze attenuanti, ad es. aver fatto il possibile per ottenere l’autorizzazione o aver agito rapidamente per rimuovere contenuti pubblicati in violazione del copyright.

La cooperazione tra titolari del copyright e piattaforme non deve in ogni caso risultare nella limitazione della circolazione di contenuti non protetti dal diritto d’autore. In particolare, non dovranno essere bloccati citazioni, critiche, recensioni, caricature, satire e parodie degli utenti su contenuti coperti da copyright. In questo senso, è difficile parlare di “censura” in senso stretto.

Con questa norma, la tutela del diritto d’autore viene nella opinione dei più finalmente rafforzata ponendo fine ad una propagazione indiscriminata e senza regole di contenuti che ha consentito sì l’aumento dell’informazione e della diffusione delle idee, ma anche di creare danni tra chi crea cultura e informazione e chi la diffonde e ahimè distorce a fini economici.

L’uso/abuso di contenuti nella rete non è affatto neutro come si è fino ad oggi creduto. I comportamenti degli utenti on line avranno inevitabilmente risvolti legali di un certo peso d’ora in avanti con le conseguenze, anche molto spiacevoli, che ne deriveranno. 

LA RIFORMA DEL COPYRIGHT APPROVATA

LA RIFORMA DEL COPYRIGHT APPROVATA - ARKONSULT

Il percorso della riforma del copyright in Europa si è concluso con l’approvazione definitiva del testo da parte del Parlamento Europeo. Entro due anni a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva dovrà essere recepita dai Paesi membri e cambierà il modo in cui verranno condivisi i contenuti in Rete.

Tra gli articoli che hanno acceso la discussione e che sono stati approvati vi sono in particolare quelli che riguardano le piattaforme che monetizzano sull'intermediazione di opere altrui, come Google o You Tube, che devono «responsabilizzarsi» assicurando la stipula di licenze con i legittimi proprietari dei diritti o provvedendo alla rimozione dei contenuti protetti da copyright. A garantire l'una e l'altra condizione sono appunto i due articoli più controversi del testo. Vediamoli in sintesi:

ART. 15 (ex art. 11)

Stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere perché «gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione». Gli autori di un contenuto editoriale veicolato dalle piattaforme online (per esempio Google News) dovranno quindi essere remunerati dai propri editori, a propria volta pagati per i contenuti concessi agli aggregatori digitali.

ART. 17 (ex art. 13)

Sancisce che «un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online (piattaforma) deve ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti», sempre attraverso una licenza. Se un contenuto protetto da copyright viene caricato senza licenza le piattaforme si accollano la responsabilità della violazione, a meno che non si possano aggrappare ad alcune eccezioni: ad esempio «aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione» o comunque «aver agito tempestivamente» per disabilitare l'accesso agli utenti indisciplinati o impedirne l'attività in futuro. La norma si dovrebbe rivolgere solo alle aziende di grossa dimensione, visto che lo stesso articolo esclude o limita le responsabilità di società con fatturato inferiore ai 10 milioni di eur e/o meno di tre anni di attività.

Senza entrare nel dibattito che si è appena concluso, il nostro Studio si pregia di essere stato tra i pochi lungimirante alla luce della Direttiva recepita avendo assistito da tempo numerose Aziende e privati (tra cui designers, progettisti e professionisti in genere) suggerendo di provvedere tempestivamente all’enforcement della propria attività creativa tramite deposito in particolare di opere inedite di qualsiasi tipo non proteggibili attraverso titoli tradizionali in P.I. alla S.I.A.E. (Società Autori ed Editori).

 

ATTIVO IL REGISTRO MARCHE SU AMAZON

ATTIVO IL REGISTRO MARCHE SU AMAZON - ARKONSULT

Da sempre il marchio è l’elemento distintivo di una azienda e serve a comunicare ai propri clienti le caratteristiche del prodotto aiutandoli a reiterare l’acquisto on line. 

L’importanza della registrazione oggi è ancor di più avvalorata dall’istituzione del REGISTRO MARCHE AMAZON la cui mancanza in passato ha visto sorgere numerosi contenziosi per violazioni e contraffazioni. Ecco dunque l’istituzione di un servizio indipendente che offre dei servizi evoluti a chi è in grado di dimostrare la propria affidabilità di seller grazie alla registrazione del marchio.

 

L’evoluzione del servizio si rivela sotto due aspetti:

 

1)   supporto alle vendite in termini di maggiore correttezza delle informazioni legate al prodotto;

 

2)   supporto all’intercettazione delle contraffazioni in particolare di marchi e copyright.

 

SUPPORTO ALLE VENDITE

 

Con la registrazione del marchio, Amazon offre la possibilità di controllare in modo più agevole e puntuale le pagine che utilizzano il nome del marchio registrato, così che possano circolare informazioni corrette riconducibili al marchio originale.

 

SUPPORTO ALL’INTERCETTAZIONE DELLE CONTRAFFAZIONI

 

Le violazioni di marchio possono essere ricercate tramite immagini del logo e/o del marchio o prodotti, parole chiave, tramite il c.d. ASIN (un codice identificativo assegnato da Amazon e collegato ai prodotti dell’azienda), nonché tramite URL di prodotto.

Grazie a questo tipo di supporto si ottiene un report riepilogativo delle eventuali violazioni rilevate che permette di intervenire in modo tempestivo e appropriato. Amazon per questo raccomanda espressamente ai sellers di rivolgersi ai Consulenti di fiducia. 

Oltre alle misure generali per proteggere i propri inserzionisti, il REGISTRO MARCHE AMAZON utilizza le informazioni fornite per implementare ulteriori forme di protezione volte a rimuovere offerte potenzialmente dannose. 

Il requisito essenziale per l’inserimento nel registro marche è la registrazione in Italia presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

 

I Consulenti di A(R)KONSULT sono a vostra disposizione per assistervi nella procedura di registrazione e per ricevere le informazioni necessarie all’attivazione di questa forma di tutela.

Vendite on-line: nuovi interventi per un corretto sviluppo del mercato

Vendite on-line: nuovi interventi per un corretto sviluppo del mercato - ARKONSULT

Da un articolo apparso nel sito del Garante della Concorrenza e del Mercato apprendiamo che sono stati effettuati nuovi interventi nei confronti di società che svolgono attività di vendita on line.

In particolare si fa riferimento all’obbligo di essere in possesso del bene di cui alla vendita, cioè lo stesso deve essere presente e disponibile nel magazzino/negozio del venditore e quindi con tempi di alienazione del bene certi. Da qui, il provvedimento cautelare anche in riguardo alla pratica scorretta dell’addebito anticipato di corrispettivi per beni che non risultino in giacenza o che non siano comunque pronti per la consegna.

Gli interventi della Autorità nel settore dell’e-commerce ha visto, nell’ultimo triennio, lo svolgimento di 56 procedimenti, 18 dei quali – relativi ai casi più gravi – si sono conclusi con l’accertamento delle violazioni contestate e l’erogazione di sanzioni per complessivi € 3.100.000,00, mentre per 4 società, nei confronti delle quali erano stati ipotizzati illeciti meno gravi, l’Autorità ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati.

Infine 34 operatori, aderendo all’invito dell’Autorità a superare carenze rilevate dall’esame dei rispettivi siti internet, sono intervenuti modificando i contenuti informativi degli stessi, in modo da renderli conformi alle previsioni del Codice del Consumo.

Potete trovare l’intero articolo al seguente link: http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9261-ps10403b-vendite-on-line-nuovi-interventi-per-un-corretto-sviluppo-del-mercato.html